
- Scritto da: dante16-admin
- 01 Dic. 2019
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Per la prima volta in Italia, lo scorso 27 novembre 2019, la Sezione lavoro della Corte di Appello di Napoli ha effettuato un doppio rinvio, investendo, sia la Corte costituzionale che la Corte di giustizia europea, del giudizio di legittimità riguardante la disciplina dei licenziamenti collettivi introdotta dal c.d. jobs act.
Analoghi dubbi erano già stati sollevati davanti la Corte di Giustizia europea anche dal Tribunale di Milano con la recente ordinanza del 5 Agosto 2019.
Anche in questo caso la Corte d’appello napoletana si è posta il problema della normativa sanzionatoria applicabile al licenziamento di una lavoratrice coinvolta in una procedura collettiva. La Corte partenopea ha rilevato, infatti, che la lavoratrice era tutelata in forma minore rispetto ai colleghi licenziati nell’ambito della medesima procedura per il semplice fatto che questi ultimi, essendo stati assunti prima dell’entrata in vigore del c.d. jobs act (7 marzo 2015), potevano rivendicare la reintegra nel posto di lavoro. Lei, invece, in relazione al momento dell’assunzione, poteva aspirare esclusivamente a una modesta tutela indennitaria, compresa tra 4 e 24 mensilità.
Nella prima ordinanza, destinata alla Corte costituzionale, la Corte d’Appello dopo aver evidenziato il permanere dei dubbi di costituzionalità della normativa, nonostante il precedente intervento della Corte Costituzionale (sentenza 194/18), ha sollevato la questione di legittimità costituzionale sotto tre profili: disparità di trattamento e inefficacia della tutela accordata dal jobs act; violazione di norme fondamentali dell’Unione europea; eccesso di delega.
Con la seconda ordinanza, sollevata innanzi alla Corte di Giustizia europea, la Corte di Appello di Napoli ha criticato il jobs act anche sulla base dei parametri della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione (CDFUE), già Carta di Nizza. Le disposizioni che secondo la Corte d’Appello potrebbero esser state violate dalla normativa italiana sono l’art. 20 (parità di trattamento), l’art. 21 (non discriminazione), l’art. 30 (tutela avverso licenziamenti), l’art. 34 (tutela all’accesso a sistemi di previdenza) e l’art. 47 (diritto a un rimedio efficace).