Depositata l’attesa sentenza “Foodora”: anche secondo la Cassazione ai rider si applica la disciplina del lavoro subordinato, senza se e senza ma.

La Suprema Corte ha respinto il ricorso proposto dall’azienda per l’annullamento della sentenza con cui la Corte d’appello di Torino aveva riconosciuto a 5 ciclo fattorini parità economica rispetto ai lavoratori subordinati

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Sì alle tutele previste per il lavoro subordinato per i cosiddetti rider: la Cassazione ha, infatti, respinto il ricorso di Foodora contro la sentenza con cui la Corte d’appello di Torino aveva riconosciuto a 5 ex rider parità economica rispetto ai lavoratori subordinati del settore della logistica, con tredicesima, ferie e malattie pagate.

“Al verificarsi delle caratteristiche delle collaborazioni” introdotte dall’articolo 2, comma 1, del d. lgt.vo n. 81/15 (c.d. Jobs Act), “la legge ricollega imperativamente l’applicazione della disciplina della subordinazione”, si legge nella sentenza depositata ieri dalla sezione lavoro.

Secondo la Corte, infatti, “non ha decisivo senso interrogarsi sul se tali forme di collaborazione, così connotate e di volta in volta offerte dalla realtà economica in rapida e costante evoluzione, siano collocabili nel campo della subordinazione ovvero dell’autonomia perché ciò che conta è che per esse, in una terra di mezzo dai confini labili, l’ordinamento ha statuito espressamente l’applicazione delle norme sul lavoro subordinato, disegnando una norma di disciplina”.

Il legislatore, ricorda ancora la Corte, “ha stabilito che quando l’etero-organizzazione, accompagnata dalla continuità della prestazione, è marcata al punto da rendere il collaboratore comparabile ad un lavoratore dipendente, si impone una protezione equivalente e, quindi, il rimedio della applicazione integrale della disciplina del lavoro subordinato”.

Una scelta, questa, aggiunge la Cassazione, volta a “tutelare prestatori evidentemente ritenuti in condizione di debolezza economica, operanti in una zona grigia tra autonomia e subordinazione, ma considerati meritevoli comunque di una tutela omogenea”. Nello stesso solco si inserisce anche il decreto n. 101 del 2019, recentemente convertito in legge n. 128/19 (non applicabile al caso in esame perché entrato in vigore successivamente). Anche tale ultima norma, infatti, è ancora la Corte a dirlo a chiare lettere, “va nel senso di rendere più facile l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato”. Secondo la Corte, inoltre, “si deve ritenere che possa essere ravvisata etero-organizzazione rilevante ai fini dell’applicazione della disciplina della subordinazione anche quando il committente si limiti a determinare unilateralmente il quando e il dove della prestazione personale e continuativa”