rev_slider_live=home

Geolocalizzare i lavoratori: possibile a certe condizioni

Legittimo geo-localizzare i lavoratori a determinate condizioni.

Geolocalizzare i lavoratori si può, purchè si rispettino determinate condizioni.

Questa è la conclusione cui è giunto l’Ispettorato del Lavoro nel fornire una risposta ad un quesito proposto da un’azienda del settore della logistica e dei trasporti. http://www.lavorosi.it/fileadmin/user_upload/PRASSI_2019/inl-nota-n-9728-del-12-11-2019-controlli-distanza-videosorveglianza.pdf

L’azienda aveva compulsato l’Ispettorato Nazionale del Lavoro per verificare la compatibilità di una nuova app da installare sugli smartphone assegnati ai propri lavoratori cioè a dire di un applicativo software che, consentendo in determinati momenti la geolocalizzaizone di questi ultimi, avrebbe consentito una migliore organizzazione dell’attività lavorativa.

Tale dispositivo, in effetti, essendo uno strumento dal quale poteva derivare la possibilità di un controllo a distanza dell’attività dei lavoratori e non potendo essere considerato uno strumento atto a rendere la prestazione lavorativa, rientrava, a pieno titolo, nel primo comma dell’articolo 4, della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), come modificato dall’articolo 23, del Decreto Legislativo 151/2015.

Di qui il quesito posto dall’azienda all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, visto che, in mancanza dell’accordo sindacale, sarebbe spettato proprio all’organo di vigilanza autorizzarne l’utilizzo.

L’Ispettorato del Lavoro, entrando nel merito della richiesta, ha esaminato la sussistenza delle “specifiche” esigenze organizzative e produttive alla base dell’applicativo informatico, coerentemente con la disposizione di legge, evidenziando che l’apparato consentiva ai lavoratori (drivers) la visualizzazione dell’elenco delle consegne da effettuare durante la giornata lavorativa ai clienti e alla ditta e alla società committente di conoscere in tempo reale la correttezza e tempestività delle consegne oltre a monitorare, sempre in tempo reale, le consegne/resi rimanenti durante la giornata.

L’Ispettorato ha anche verificato che il sistema era funzionale ad assicurare le esigenze di “sicurezza del lavoro”, sia perché in grado di agevolare il reperimento del corriere in caso di emergenza, sia perché i corrieri potevano comunicare al proprio datore di lavoro eventuali anomalie del veicolo e/o chiedere soccorso in caso di incidenti o malori.

Sul distinto piano operativo, l’applicativo consentiva di scaricare sullo smartphone l’elenco delle spedizioni affidate ad ogni singolo corriere e di concludere il processo di consegna facendo apporre la firma al cliente direttamente sul display dello smartphone oppure sul documento di consegna (DDT), di trasmettere alla ditta e al cliente la conferma della consegna, con l’indicazione della data e dell’ora dell’avvenuta consegna, di comunicare al proprio datore di lavoro eventuali anomalie del veicolo o richieste di aiuto; solo in questo caso si attivava la geo localizzazione del lavoratore. L’applicativo non consentiva, invece, una geo localizzazione continua del lavoratore.

Sulla base delle verifiche suindicate, l’Ispettorato del lavoro ha quindi ritenuto che l’applicativo informatico contenesse i presupposti normativi per il rilascio della autorizzazione, di cui all’articolo 4 della Legge n. 300/1970, a condizione che venissero rispettate le seguenti condizioni:

  • necessità di apposita informativa scritta ai lavoratori, ai sensi dell’articolo 4 comma 3 della Legge n. 300/1970, in merito alle modalità di funzionamento, all’effettuazione dei controlli e alle finalità che giustificano la relativa autorizzazione;
  • preventiva comunicazione all’Ispettorato del Lavoro di ogni eventuale modifica alle modalità di funzionamento, di conservazione e gestione dei dati;
  • installazione e l’utilizzo dell’applicativo nonché il trattamento, la conservazione e la protezione dei dati e delle informazioni raccolte nel rispetto delle disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali;
  • accesso dei dati raccolti dall’applicativo, consentito solo per le finalità di natura organizzativa e produttiva, da parte dei soggetti incaricati, e secondo criteri di tracciabilità che consentano di sapere a quali dati si accede e la relativa motivazione;
  • conservazione del dati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti.