
- Scritto da: Vito Di Trapani
- 23 Gen. 2020
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Con la recentissima sentenza n. 707 del 15 gennaio 2020, la Corte di Cassazione ha affermato che l’accertamento della illegittimità del provvedimento di licenziamento del socio lavoratore, al quale consegue il ripristino del rapporto associativo, comporta la tutela del risarcimento che accompagna la reintegra ex art. 18 della legge n. 300/1970 con riferimento al testo in vigore al momento del recesso (nel caso di specie 12 mensilità).
Questa la massima: “In tema di società cooperativa di produzione e lavoro l’art. 2 della L. n. 142 del 2001, esclude l’applicazione dell’art. 18 dello statuto dei lavoratori nell’ipotesi ove, con il rapporto di lavoro, venga a cessare anche quello associativo, sicché l’accertata illegittimità della delibera di esclusione del socio, con conseguente ripristino del rapporto associativo, determina l’applicabilità della tutela di cui all’art. 18 nel testo vigente all’epoca del licenziamento”.