Vietato discriminare il lavoratore a part time verticale

Il lavoratore a part time ciclico verticale non può essere discriminato rispetto al lavoratore a part time orizzontale.

È questo un principio recentemente ribadito anche dalla Corte d’Appello di Trieste, in relazione ad una lavoratrice a part time verticale ciclico cui l’Inps non intendeva riconoscere, ai fini previdenziali, le settimane durante le quali la stessa non aveva reso alcuna prestazione lavorativa.

Il part time verticale ciclico è quella particolare modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in cui il lavoratore rende la prestazione nel corso di un limitato periodo dell’anno. Il dipendente, cioè, invece di lavorare tutto l’anno per un numero di ore inferiore a quello giornaliero (c.d. part time orizzontale), concentra la propria prestazione lavorativa a tempo pieno entro un limitato periodo dell’anno (c.d. part time verticale).

Ebbene, secondo la Cassazione, richiamata dalla recente sentenza della Corte d’Appello di Trieste,

“i lavoratori con orario di lavoro pari time verticale ciclico, non possono vedersi esclusi dall’anzianità contributiva tout court i periodi non lavorati nell’ambito del programma negoziale lavorativo concordato”.

Nonostante il citato principio sia stato già espresso ripetutamente dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, l’Inps si ostina ancora a non voler riconoscere parità di trattamento alle due tipologie di lavoratori a part time … soccombendo in giudizio.